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Agevolazioni ed esenzioni ICI: abitazione principale

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residentenel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

  1. abitazione di proprietà del soggetto passivo;

  2. abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

  3. alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

  4. abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado in linea retta e collaterale, affini di secondo grado);

  5. sono equiparate all'abitazione principale le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorchè posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2(depositi, cantine e simili) C/6(stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7(tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.

  6. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste le aliquote e le detrazioni che l'Ente anno per anno stabilirà, fatta salva la misura minima prevista per legge.

Agevolazioni ed esenzioni:riduzioni d'imposta

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Si intendono tali i fabbricati e le unità immobiliari con le sottoscritte caratteristiche: immobili che necessitano di interventi di restauro o risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art 31, comma 1, lett c) e d), della legge 5 agosto 1978 n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultano diroccati, pericolanti e fatiscenti.

  1. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

  2. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presaggire danni a cose o persone con il rischio di crollo parziale o totale;

  3. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

  4. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.)

La inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

  1. mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;

(Il comune può stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Metodi di pagamento ICI

E' possibile pagare l'ICI utilizzando il mod. F24 oltre che il bollettino ICI ordinario.

visualizza-stampa modello dichiarazione ICI

Agevolazioni TARSU e termine presentazione denunzie

Le agevolazioni previste per la TARSU sono applicabili solo su domandadi parte e decorrono dal momento della richiesta-.

Le denunzie e le variazioni ai fini TARSU devono essere presentate entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.


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