|
Regolamenti |
|
|
|
Artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 4bis - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 |
|
CAPO I
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza degli organi deliberanti e amministrativi dell'Ente sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2.I procedimenti di competenza del Consiglio e della Giunta o degli altri organi deliberativi si concludono con un prvvedimento espresso nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, ovvero in quello indicato da altra fonte legislativa o regolamentare. =>
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti di ufficio.
1.Per i procedimenti di ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Segretario Generale o il responsabile di settore dell'Ente abbia notizia del fatto di cui sorge l'obbligo di provvedere. 2.Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufìicio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte della Segreteria Generale o del responsabile di settore, della richiesta o della proposta. =>
Decorrenza del temine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte.
1.Per i procedimenti a iniziativa, di parte il termine inziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. 2.La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, ovvero indicati in atti del l'Amministrazione portati a idonea conoscenza degli aniministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni riechieste dalla legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. 3.All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art.8 della Legge 7 agosto 1990, n.241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art.7 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e dell'art.4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso. 4.Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause della irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. 5.Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n.l5 nonchè il disposto di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n.241. =>
Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.
1.In luogo delle prescritte documentazioni, è ammessa una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato, per i sottoelencati fatti, stati e qualità personali: - situazione di famiglia; - reddito personale e familiare; - titolo di studio; - titoli di specializzazione e perfezionamento; - attestati di frequenza; - corsi di formazione professionali; - proprietà di beni immobili o beni mobili registrati o diritti reali; - situazione occupazionale; - anzianità di iscrizione all' Ufficiodel Collocamento; - grado di invalidità; - qualsiasi altro stato e/o qualità personale dimostrabili con atto o certificazione da rilasciare da una pubblica Amministrazione. Nei casi sopra indicati la documentazione dovrà essere esibita dall'interessato a richiesta dell'Amministrazione Comunale, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. =>
Comunicazione dell'inizio del procedimento.
1.Salvo che non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista per legge o regolamento nonchè ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio. 2.I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dall'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonchè nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che ne giustificano la deroga. 3.L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni. 4.Resta fermo quanto stabilito dal precedente articolo 3 in.ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento. =>
Partecipazione al procedimento.
1.Ai sensi dell'articolo 10, lett.a), della legge 7 agosto 1990, n.241, presso l'ufficio del Segretario Generale sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento (Art.l 1 e sgg.). 2.Ai sensi dell'articolo 10, lett.b), della legge 7 agosto 1990, n.241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale. =>
Termine finale del procedimento.
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento. Nel caso di provvedimenti recettizi, essi si riferiscono al momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione o alla data della notificazione nei modi di legge. 2.Ove nel corso del procedimento taluni fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n.241, siano di competenza di amministrazioni diverse, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verifìcano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Segretario Generale provvede nella prescritta forma regolamentare alla variazione del termine a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge. 3.I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dell'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine. 4.Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Amministrazione precedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto al controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo, rinviando, per quanto riguarda i termini, alle indicazioni fomite in merito dall'organo controllante. 5.Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale. 6.Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio -assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'Amministrazione deve adottare la propria determinazione. 7.Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio- assenso o di silenzio-rifiuto, i termini indicati al comma secondo dell'articolo 1 si intendono modificati in conformità. =>
Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi.
1.Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'articolo 16, commi le 4 della legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga, con adeguata motivazione, di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l'Amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. 2.Qualora si versi nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge e nel caso di pareri obbligatori e vincolanti l'Amministrazione procedente, decorso inutilmente anche l'ulteriore periodo di cui al precedente comma 1, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilità di proseguire i propri lavori, informandone gli interessati. 3.Ove per disposizioni di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduto dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al primo comma del suindicato articolo 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, il Segretario Generale individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, il termine entro cui dovranno essere rese le valutazioni tecniche, e provvede, ove necessario, ad apportare, nella prescritta forma regolamentare le necessarie modifiche ai termini indicati al comma secondo dell'articolo 1. 4.Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge, si applica la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo. =>
Pareri e valutazioni tecniche facoltativi.
1.Quando l'Ente, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di pareri o valutazioni tecniche in via facoltativa, ne dà notizia agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n.241. =>
CAPO II
ART.9
1.E' istituito l'Ufficio Pubbliche Relazioni. 2.L'Ufficio Pubbliche relazioni fornisce ai cittadini l'assistenza in ordine all'esercizio del diritto di accesso così come disciplinato dagli articoli 11 e seguenti del presente regolamento, ivi comprese le informazioni sulle modalità di rilascio delle copie dei documenti amministrativi e dei relativi costi. 3.L'Ufficio Pubbliche Relazioni sia di nuova istituzione che già esistente, riceve i reclami presentati dai cittadini, anche se verbalmente, e ne riferisce al Segretario Generale per le determinazioni di propria competenza. 4.Presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni sono istituiti i seguenti servizi: a) fotoriproduzione, per il rilascio, a richiesta, di copie di documenti dietro pagamento di una somma pari al costo medio, praticato nella zona, di una fotocopia; b) riproduzione e duplicazione di supporti magnetici ( dischetti e tapes di computers, audio e video cassette), per il rilascio, a richiesta, di copie di documenti su detti specifici supporti dietro pagamento di una somma pari al costo medio di mercato di dischetti e tapes per computers, audio e video cassette, se non fomiti dal cittadino richiedente; e) ricezione e trasmissione di telefax; d) predisposizioni di indici informatizzati dei documenti, attraverso l'utilizzazione di computers collegati in rete ed organizzati secondo tematiche generali e numeri di protocollo; e) consultazioni, a mezzo personale tecnico, dei documenti informatizzati o su supporti magnetici, onde evitare che gli stessi possano risultare danneggiati o accidentalmente perduti. =>
Responsabile del procedimento.
1.Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dipendente preposto all'unità organizzativa competente alla trattazione del procedimento , e reso noto oltre che dalla affissione all'Albo dell'Ente, anche mediante l'indicazione sulla corrispondenza su cui in alto a destra deve essere posto il nome e cognome ed il telefono interno del responsabile. 2.Il dipendente preposto all'unità organizzativa si considera, a tutti gli effetti. Responsabile del procedimento a far data dall'affissione del proprio nominativo all'Albo dell'Ente. 3.In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del responsabile del procedimento sono esercitate dall'impiegato immediatamente sottordinato. 4.Il dipendente preposto all'unità organizzativa può affidare la responsabilità di un singolo procedimento ad altro impiegato addetto all'unità. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo il dipendente preposto all'unità organizzativa riassume senza soluzione di continuità la responsabilità del procedimento. 5.Il Responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art.6 della legge 7 agosto 1990, n.241 e dal presente Regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelle attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n.l5 =>
Diritto di accesso.
1.Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di questo Ente Locale si esercita a norma ; delle disposizioni contenute al Capo V della legge 7.8.1990, n.241 e del D.P.R. 27.6.1992, n.352, che si intendono in questa sede integralmente richiamate. 2.Il diritto di accesso si esercita nei confronti di ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Ente Locale o, comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 3.Legittimati all'accesso ai documenti amministrativi sono tutti coloro che ne abbiano un interesse personale e concreto per la tutela di situazione giuridicamente rilevanti, come previsto dagli artt.7-9 e 10 della legge 7 agosto 1990 n.241. Viene fatta salva comunque la salvaguardia della efficienza della Amministrazione qualora la contestualità del soddisfacimento di una serie di richieste contemporanee di accesso e di rilascio di copie siano tali da non permettere tale soddisfacimenti se non con conseguenti forme di inefficienza dell'Ufficio o degli Uffici della Amministrazione. 4.Allo scopo di facilitare l'accesso ai documenti, questo Ente assicura la conservazione l'ordinamento e l'inventariazione dei propri archivi a norma dell'art.30, lettere a), b), e) del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. =>
Accesso informale.
1.Il diritto di accesso in via informale si esercita, per iscritto, mediante richiesta rivolta al Segretario Generale dell'Ente sul modello allegato al presente Regolamento e depositata presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni. 2.L'interessato, sul modulo di cui al comma precedente, indica gli estremi del documento del quale si richiede l'accesso ovvero la circostanza della quale, attraverso più documenti, si intende avere cognizione. 3.La richiesta, immediatamente inoltrata al Segretario Generale e da quest'ultimo esaminata senza formalità, viene accolta mediante l'indicazione all'interessato della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione del documento, l'estrazione di copie o di altra idonea modalità. 4.Le richieste informali verbali sono raccolte dall'Ufficio Pubbliche Relazioni che, senza indugio, provvede alla compilazione del modulo di cui al comma primo, secondo le indicazioni dell'interessato, e lo inoltra al Segretario Generale. L'Ufficio Pubbliche Relazioni cura la compilazione del predetto modulo anche nei casi in cui il cittadino interessato non possa o non sappia leggere e scrivere e non sia adeguatamente rappresentato. =>
Modalità dell'accesso formale.
1.Quando non sia possibile accogliere la richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi o sulla sussistenza dell'interesse, il richiedente è invitato, contestualmente o a mezzo raccomandata, a presentare istanza formale scritta e motivata. 2.La richiesta va rivolta direttamente al Segretario Generale dell'Ente, cui va esattamente indicato il documento del quale si chiede l'accesso ovvero la circostanza della quale, attraverso più documenti, si intende avere la cognizione. 3.Il Segretario Generale dell'Ente rilascia ricevuta della richiesta e la trasmette al settore amministrativo di competenza entro sei giorni dalla data di ricezione. 4.Il responsabile del settore amministrativo competente, nella sua qualità di responsabile del procedimento a norma dell'art.10, esaminata immediatamente la richiesta di accesso, la accoglie mediante l'indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione del documento, l'estrazione di copie o di altra idonea modalità. 5.Il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso, devono essere motivati dal responsabile del procedimento con riferimento specifico alla normativa vigente o alle esigenze di esclusione previste all'articolo seguente. 6.Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso in via informale, questa si intende rifiutata. E' fatta sempre salva, comunque, la facoltà, per i soggetti legittimati, di chiedere al Segretario Generale dell'Ente di motivare il rifiuto tacito. 7.Il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso formale sono sempre motivati e vanno comunicati dal Segretario Generale dell'Ente all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 8.L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica il termine. =>
Limitazioni al diritto di accesso
1.Sono esclusi dal diritto di accesso: a) i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'arti 2 della legge 24 ottobre 1977, n.801; b) i documenti di cui sia vietata la divulgazione a norma di specifiche disposizioni previste dallo ordinamento giuridico; c) i documenti riguardanti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alle identità delle fonti di informazioni alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte nonché ali' attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) i documenti riguardanti provvedimenti che, se divulgati, possono ledere la vita privata e la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese o associazioni, con riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale, a norma di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico; e) documenti per uso di studi le cui richieste non siano state presentate tramite il Sopraintendente archivistico, ai sensi dell'art.30 lett.d) del D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409; f) atti preparatori di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge. 2.Questo Ente Locale non può sottrarre all'accesso i documenti amministrativi formati ed in suo possesso se non per le esigenze indicate al comma precedente, garantendo, in ogni caso, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria, ai richiedenti, per curare o difendere i loro interessi giuridici.. 3.Questo Ente Locale, per salvaguardare una o più esigenze indicate al comma primo, non può sottrarre dall'accesso documenti ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. =>
Accesso da parte di altre Amministrazioni. Interessi diffusi.
1.Le modalità del diritto di accesso indicate negli articoli precedenti si applicano anche nei confronti degli altri Enti Locali e nei confronti delle altre Amministrazioni dello Stato o private. 2.Le associazioni o i comitati, portatori di interessi pubblici o diffusi, esercitano il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti. Essi partecipano ai procedimenti amministrativi nei quali abbiano interesse mediante richiesta scritta senza formalità rivolta al Segretario Generale dell'Ente che l'approva comunicando contestualmente o a mezzo raccomandata all'associazione o al comitato il luogo, la data e l'ora in cui si terrà la seduta che interessa. =>
Visione degli atti ed estrazione di copia.
1.La visione dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia conforme è subordinato soltanto al pagamento della fotoriproduzione, secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione. Il rilascio di copia autentica è subordinato al pagamento della fotoriproduzione ed alla consegna delle marche da bollo necessarie ai sensi di legge sul bollo, che verranno apposte sui documenti prima dell'attestazione degli atti. Sono esentati dall'imposta di bollo i documenti rilasciati per la partecipazione a pubblici concorsi. =>
Decorrenza del Regolamento.
1.Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione. =>
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono fissate le seguenti tariffe per il rilascio di copie: - Rilascio da 1 a 2 fotoriproduzioni £. 500 - Rilascio da 3 a 4 Fotoriproduzioni £. 1000 intendendosi fotoriproduzioni su foglio A4, formato piccolo; - Rilascio fotoriproduzioni di MISURA eccedente il formato piccolo sopra indicato £.1000. Le tariffe potranno essere versate nella sede Municipale presso l'apposita Cassa dell'Ufficio Economato. Le tariffe sopraindicate potranno essere modificate annualmente con deliberazione della G.M. =>
|